Riforma crisi d’impresa: cosa cambia per l’imprenditore

14 dicembre 2020

Con il “Decreto Liquidità" il legislatore ha previsto diverse modifiche alla disciplina della crisi di impresa per fronteggiare gli impatti che l’attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 ha avuto e avrà sull’economia e, in particolare, sulle imprese. Vediamo le modifiche insieme.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020, n. 276 il D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 il Decreto correttivo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le disposizioni del Decreto entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021, conformandosi al rinvio dell’entrata in vigore del Codice già disposto ad opera del c.d. Decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Le uniche norme entrate in vigore il 20 novembre 2020 sono:

  • art. 37, commi 1 e 2 in tema di Albo dei professionisti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure: l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi, è consentita ai professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro che dimostrano di aver assolto specifici obblighi di formazione;
  • art. 40 che dispone che l’istituzione degli appositi assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali alla tempestiva emersione della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale spetta esclusivamente agli amministratori.

Crisi d’impresa: si rimanda al 1° settembre 2021 con il decreto correttivo. 

Con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità“) il legislatore ha previsto diverse modifiche alla disciplina della crisi di impresa per fronteggiare gli impatti che l’attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 ha avuto e avrà sull’economia e, in particolare, sulle imprese. In sintesi:

  • e’ stata differita dall’agosto 2020 al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2019) (“CCI”);
  • sono state introdotte alcune modifiche all’attuale disciplina finalizzate nel breve-medio periodo a:

    -“congelare” gli obblighi di ricapitalizzazione /messa in liquidazione per eventuali perdite patrimoniali;

       -incentivare i finanziamenti dei soci delle imprese;

       -risolvere le problematiche che il lockdown e la crisi economica avranno sulle procedure concorsuali.

L’attuale situazione di incertezza non esclude che il legislatore intervenga nuovamente per precisare o modificare l’impatto di tali variazioni o introdurne nuove.

Vediamo le modifiche punto per punto:

Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

L’art. 5 del Decreto Liquidità ha disposto che l’entrata in vigore del CCI, prevista nell’agosto 2020, sia differita al 1 settembre 2021

I motivi del rinvio:

  • affrontare l’impatto sulle imprese della crisi generata dal Covid-19 con uno strumento normativo conosciuto e collaudato, qual è l’attuale legge fallimentare;
  • applicare le “misure di allerta”, la cui funzione di fare emergere anticipatamente l’insolvenza dell’impresa presuppone un quadro economico stabile.

Attenzione però, perché non tutte le norme previste dal nuovo CCI sono state prorogate al 1.09.2021.

Rimane ad esempio operativa la norma che imponeva la nomina del revisore contabile mentre invece viene rinviata al settembre 2021 l’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione.

E soprattutto, aspetto non trascurabile, rimane in vigore l’obbligo di predisporre il modello organizzativo, così come pienamente operativa è la norma che ha riparametrato la responsabilità dell’amministratore per l’esercizio dell’impresa priva del requisito della continuità aziendale. Sul punto si raccomanda quindi la massima attenzione, anche considerando che è proprio in questi momenti che è più necessario attivare procedure e controlli che aiutino l’imprenditore ad intercettare tempestivamente i fattori di crisi e ad individuare una possibile soluzione.

La “sospensione” degli obblighi di ricapitalizzazione delle imprese 

L’art. 6 del Decreto Liquidità ha previsto che, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non si applichino le norme che prevedono l’obbligo di deliberare la riduzione del capitale sociale per perdite oltre 1/3 e, in caso di perdite oltre il minimo legale, la riduzione e la successiva ricapitalizzazione (art. 2446, 2° e 3° c., 2447, 2482-bis, 4°, 5° e 6° c. e 2482-ter c.c.).

Il medesimo art. 6 dispone che la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non costituisce causa di scioglimento della società di capitale.

Il motivo della sospensione è di evitare che, a causa della crisi economica dovuta al Covid-19, gli amministratori siano costretti, in mancanza di una ricapitalizzazione da parte dei soci, ad accertare lo scioglimento e mettere in liquidazione la società che, prima dell’emergenza, operava in condizioni di piena continuità.

La “sospensione” introdotta dal Decreto Liquidità non fa cadere l’obbligo degli amministratori di accertare la perdita superiore al terzo, di convocare l’assemblea e sottoporre alla medesima la relazione patrimoniale e le osservazioni dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 2446, 1° c, e 2482-bis 1°, 2° e 3° c, cc..

Una volta accertata la perdita, gli amministratori dovranno gestire la società considerando che, a partire dal 1 gennaio 2021, riprenderanno ad applicarsi gli obblighi sulla ricapitalizzazione e sull’accertamento dell’eventuale causa di scioglimento.

La disapplicazione degli obblighi di postergazione dei finanziamenti soci

L’art. 8 del Decreto Liquidità ha disposto la non applicazione degli obblighi di postergazione dei finanziamenti soci effettuati tra il 9 aprile e 31 dicembre 2020 previsti dagli articoli 2467 e 2497 c.c. (art. 8). L’art. 2467 c.c. dispone che il rimborso di finanziamenti concessi dai soci a favore della società in presenza di “un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e “se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento deve essere restituito”.

Lo scopo è quello di incentivare i soci a finanziare le imprese anche in presenza di una situazione di crisi evitando di subire la postergazione rispetto agli altri creditori sociali o di dover restituire il finanziamento nel caso questo sia avvenuto nell’anno antecedente all’eventuale dichiarazione di fallimento.

Le altre modifiche alla legge fallimentare introdotte dal Decreto Liquidità

Sempre per fare fronte all’emergenza sanitaria, il Decreto Liquidità ha introdotto, tra l’altro, le seguenti modifiche:

  • ha prorogato di sei mesi il termine per l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (art. 9, c. 1);
  • ha previsto la facoltà di chiedere, per le procedure pendenti, la concessione di un termine non superiore a 90 gg. per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ex art. 161 L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. (art. 9, c. 2);
  • ha previsto, sempre per le procedure pendenti, la facoltà di modificare sino all’udienza fissata per l’omologa i termini di adempimento di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione (ancora da approvare) differendoli fino ad un massimo di sei mesi (art. 9, c. 3);
  • ha previsto la facoltà per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine ex art. 161, 6° c., l.f. (c.d. “concordato in bianco” o “prenotativo”), già prorogato ai sensi della medesima norma dal Tribunale, di chiedere la concessione di un’ulteriore proroga di massimi 90 gg. da motivarsi con specifico riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19(art. 9, c. 3);
  • ha previsto che i ricorsi per ottenere la dichiarazione di fallimento di un debitore depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 siano improcedibili (art. 10).
  • Le modifiche da (I) a (IV) sono finalizzate a salvaguardare le procedure di concordato e gli accordi di ristrutturazione dalle probabili conseguenze pregiudizievoli determinate dall’emergenza sanitaria. La modifica (V) ha lo scopo di evitare di sottoporre le imprese al rischio di una dichiarazione di fallimento che potrebbe essere “prematura” in quanto determinata dall’incertezza e a rendere meno gravoso il carico di lavoro degli uffici giudiziari, tenuto conto anche del loro ridotto funzionamento.
  • Sono inoltre stati prorogati di 60 gg i termini ordinari di approvazione dei bilanci al fine di permettere una attenta valutazione sul tema della continuità aziendale.

L’articolo 7 del Decreto Liquidità ha inoltre introdotto rilevanti modifiche al criterio di valutazione del requisito della continuità aziendale nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

Sebbene la norma non brilli per chiarezza, dal dato testuale sembra potersi desumere che sia permesso  – per i bilanci 2019 approvati successivamente al 23 febbraio 2020 –  valutare l’esistenza del requisito della continuità aziendale ignorando gli effetti prodottisi successivamente al 23 febbraio e , per i bilanci 2020, sembra possibile valutare l’esistenza della continuità aziendale – nonostante le prevedibili e rilevanti perdite in maturazione – alla medesima data del 23 febbraio 2020. Di certo di una tale situazione ne andrà data dettagliata motivazione in nota integrativa.”

 

Comunque, tenuto conto delle difficoltà che stiamo vivendo a causa della pandemia, dovremo sicuramente aspettarci ulteriori modifiche a quanto sopra riportato.

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